Descrizione estesa
L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo
dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n.
165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori
temporaneamente all’estero pervenga direttamente al Comune
d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno
antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 18 febbraio 2026,
in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero
dell’Interno.
La dichiarazione di opzione potrà pervenire al Comune per posta
ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, in carta
libera corredata da un documento d’identità valido dell’elettore;
la stessa dichiarazione dovrà contenere l’indirizzo postale estero
cui va inviato il plico elettorale e una dichiarazione attestante il
possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai
sensi degli artt. 46 e 47 del testo unico di cui al DPR 28 dicembre
2000, n. 445.
Si allega, di seguito, l’apposito modello di opzione, che potrà
essere utilizzato dai suddetti elettori temporaneamente residenti
all’estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza,
con l’indicazione, altresì, dell’indirizzo di posta elettronica
ordinaria o certificata a cui trasmettere la relativa documentazione:
demografici@comune.davoli.cz.it - protocollo.davoli@asmepec.it